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[1]Per l'istruttoria dei giudizi disciplinari i Consigli hanno facolta' di sentire testimoni, ai quali potranno applicarsi, in seguito a deliberazione del Consiglio, le disposizioni degli articoli 255 e 256 del Codice di procedura penale.
[2]Nessuna pena disciplinare puo' essere pronunziata, senza che l'incolpato sia stato citato a comparire innanzi al Consiglio, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue difese.
[3]Le altre forme del giudizio disciplinare saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
