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Gli avvocati possono essere coadiuvati nella difesa davanti alle autorita' giurisdizionali del Regno da un avvocato o da un giurista di altro Stato, che ammetta reciprocita', di trattamento per gli avvocati italiani, previa autorizzazione, caso per caso, del Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo, ove il ministero della difesa viene prestato.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art5 · fonte del testo

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