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[1]Le pene disciplinari, che secondo i casi possono pronunziarsi contro gli avvocati e i procuratori sono:
[2]1° l'avvertimento, che consiste nel rimostrare al colpevole la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del presidente per incarico del Consiglio;
[3]2° la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
[4]3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, quanto e' stabilito nell'art. 51;
[5]4° la radiazione dall'albo.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
