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[1]La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine del Collegio presso il quale l'avvocato ed il procuratore e' iscritto, quanto al Consiglio dell'ordine, nella giurisdizione del quale e' avvenuto il fatto per cui si procede, ed e' determinata, volta per volta, dalla prevenzione. In questo secondo caso il Consiglio dell'ordine del Collegio, presso il quale l'avvocato o il procuratore e' iscritto, e' tenuto senz'altro, a dare esecuzione alla decisione emessa dall'altro Consiglio.

[2]Se l'incolpato e' membro del Consiglio di un Ordine, esso e' soggetto alla giurisdizione del Consiglio stabilito nella sede della Corte di appello: se appartiene a quest'ultimo, e' giudicato dal Consiglio stabilito nella sede della Corte di appello piu' vicina.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art48 · fonte del testo

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