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[1]Il Consiglio esercita le attribuzioni indicate dalla legge ed inoltre:
[2]1° da parere sui progetti di legge e di regolamenti, che riguardano l'esercizio della professione forense, e sulla loro interpretazione, quando ne venga richiesto dal Ministro della giustizia;
[3]2° procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale, di cui all'art. 17;
[4]3° pronunzia sui ricorsi proposti a norma della presente legge; 4° decide sui conflitti di competenza tra i Consigli locali;
[5]5° approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei Collegi.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
