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[1]Il Consiglio superiore elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
[2]Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore e' necessario l'intervento della meta' piu' uno dei suoi componenti.
[3]Il Consiglio superiore ha sede in Roma presso il Ministero della giustizia, che provvedera' al personale occorrente per la sua segreteria e ad ogni altra necessita' del suo funzionamento.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
