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[1]Le assemblee generali sono valide in prima convocazione, se interviene un terzo dei componenti il Collegio; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
[2]Le due convocazioni possono aver luogo anche con unico avviso a distanza non minore di tre giorni l'una dall'altra.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
