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Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti, i tribunali e le pitture del Regno. Davanti alla Corte di cassazione alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alle sezioni unite della Corte dei conti, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque e alla Commissione centrale delle imposte, il patrocinio puo' essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 17.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art4 · fonte del testo

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