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[1]Le assemblee generali dei Collegi son ordinarie e straordinarie.
[2]Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'ordine, o dal vice presidente, o dal consigliere piu' anziano, o dal membro del Collegio piu' anziano tra i presenti.
[3]L'assemblea ordinaria ha luogo nel primo mese dell'anno all'oggetto:
[4]1° di procedere alla rinnovazione del Consiglio, quando occorra a norma dell'art. 31;
[5]2° di discutere ed approvare il conto consuntivo no precedente ed il bilancio preventivo del nuovo anno;
[6]3° di discutere intorno agli altri oggetti messi all'ordine del giorno.
[7]Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il Collegio.
[8]Possono anche aver luogo su domanda sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti e presentata al Consiglio dell'ordine con la precisa specificazione dell'oggetto, il quale deve riguardare esclusivamente un interesse diretto del Collegio.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
