Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Al principio di ogni anno i Consigli procedono alla revisione degli albi dei rispettivi Collegi. I presidenti dei Consigli comunicano gli albi cosi' riveduti al Ministro della giustizia, al Consiglio superiore forense ed ai capi delle rispettive Corti di appello e dei rispettivi tribunali.

[2]Gli albi stampati a cura dei Consigli, vengono affissi nelle sale di udienze delle Corti, dei tribunali e delle preture.

[3]Ogni avvocato e ogni procuratore iscritto in un determinato albo puo' ricorrere al Consiglio superiore forense, nel termine di dieci giorni dall'affissione nella sala di udienza del tribunale, contro l'iscrizione nell'albo stesso di avvocati o di procuratori colpiti da cause di incompatibilita' o di indegnita'. Uguale facolta' compete al procuratore generale presso la Corte di appello.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art36 · fonte del testo

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