Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le contestazioni, che sorgono tra avvocati e procuratori in dipendenza, dell'esercizio professionale, sono di competenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati, che ne procura la conciliazione e, in mancanza di conciliazione, da' il suo parere in proposito.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
