Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre alle attribuzioni indicate nella presente legge e nelle altre leggi, i Consigli dell'ordine degli avvocati:

  • a)vegliano alla conservazione del decoro dell'Ordine e di ciascuno dei suoi componenti;
  • b)procedono in via disciplinare contro gli avvocati, che si rendano colpevoli di abusi o mancanze professionali o comunque di atti che non siano perfettamente consoni all'alta dignita' ed al decoro da osservarsi sempre da tutti i componenti del Collegio;
  • c)vigilano all'esatto adempimento degli obblighi della difesa officiosa ed, in caso di constatata negligenza, possono proporre alla competente autorita' la sostituzione del difensore officioso;
  • d)intervengono, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni che possono insorgere in dipendenza dell'esercizio professionale tra avvocato ed avvocato e tra, avvocato e cliente, e, quando non riescano a comporle, emettono su di esse il loro parere;
  • e)pronunziano la decadenza dei consiglieri, che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle sedute per tre mesi consecutivi;
  • f)danno, su richiesta della competente autorita', il loro parere su progetti di legge o di regolamenti;
  • g)provvedono alla gestione finanziaria del Collegio e propongono annualmente all'approvazione del Collegio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' la misura della tassa annuale, con la quale gli iscritti debbono contribuire alle spese del Collegio, nonche' la misura delle tasse dovute per la iscrizione nel registro dei praticanti, per la iscrizione nell'albo, per il rilascio di certificati e copie di atti, e per i pareri sulla liquidazione degli onorari.

[2]Quando la tassa stabilita supera le L. 100 la misura della tassa deve essere approvata con decreto del Ministro della giustizia;

  • h)vigilano sull'esercizio della pratica forense, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento;
  • i)in caso di morte o di allontanamento di un avvocato, danno, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, gli opportuni provvedimenti per la consegna degli atti e delle carte in dipendenza dell'esercizio professionale;
  • i)emettono i pareri sulle liquidazioni degli onorari.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari