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[1]Tutti gli avvocati ed i procuratori iscritti nell'albo del Collegio da piu' di cinque anni possono essere eletti membri dei rispettivi Consigli dell'ordine.
[2]Non si puo' contemporaneamente appartenere al Consiglio dell'ordine degli avvocati ed a quello dei procuratori.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
