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[1]L'esercizio della professione di avvocato o di procuratore e' incompatibile con la professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome di altri, e con la qualita' di ministro di qualunque culto, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e incaricato della gestione esattoriale.
[2]E' anche incompatibile con qualunque impiego o ufficio, retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, degli Istituti di emissione, della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati, ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni.
[3]E' anche incompatibile con qualunque altro impiego retribuito, che non sia di indole scientifica, letteraria o giornalistica.
[4]Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma di questo articolo:
- a)i professori delle Universita' e degli altri istituti superiori e secondari del Regno;
- b)gli avvocati ed i procuratori degli uffici organicamente istituiti come tali, presso gli Enti di cui allo stesso secondo comma, limitatamente alle cause e agli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti;
- c)i subeconomi dei benefici vacanti.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
