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[1]Il Consiglio dell'ordine e' composto di sette membri nei Collegi nei quali il numero degli avvocati o dei procuratori iscritti non sia maggiore di cento; di undici dove sia maggiore di cento ma non maggiore di trecento; di quindici negli altri casi.

[2]Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

[3]Il presidente ha anche la rappresentanza del Collegio e ne presiede le assemblee.

[4]In mancanza del presidente e del vice-presidente, ne fa le veci il piu' anziano di ufficio ed a parita' di anzianita' di ufficio il piu' anziano di eta', fra i componenti del Consiglio.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art29 · fonte del testo

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