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[1]In ciascun Collegio di avvocati e in ciascun Collegio di procuratori vi e' un Consiglio dell'ordine, eletto dall'assemblea del Collegio a maggioranza assoluta di voti segreti, al principio dell'anno.
[2]Contro il risultato delle elezioni ciascun membro del Collegio puo' proporre reclamo al Consiglio superiore forense, dentro dieci giorni dalla proclamazione.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
