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[1]Presso ogni Corte di appello ed ogni tribunale civile e penale vi e' un Collegio di avvocati e un Collegio di procuratori.
[2]Non vi e' che un solo Collegio di ciascun Ordine presso la Corte di appello ed il tribunale aventi sede nella medesima citta'.
[3]Dove il numero degli avvocati o dei procuratori esercenti non arriva a trenta, essi sono iscritti nell'albo dell'altro vicino Collegio, clic sara' determinato dal Consiglio superiore forense nello stesso distretto della Corte d'appello.
[4]Per il conseguimento dei fini ad essi assegnati dalla presente legge, ai Collegi e' riconosciuta la personalita' giuridica. L'alta vigilanza sui Collegi e' esercitata, dal Ministro della giustizia.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
