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[1]La cancellazione dall'amo degli avvocati o dei procuratori e' pronunziata, dai rispettivi Consigli:

[2]1° nei casi di incompatibilita';

[3]2° nel caso di morosita' nel pagamento della tassa annuale, dopo due interpellazioni a distanza di sessanta giorni l'una dall'altra, notificate per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

[4]3° quando venga meno uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 12;

[5]4° quando il procuratore non adempia all'obbligo della residenza;

[6]5° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui e' iscritto;

[7]6° quando l'iscritto rinunzi all'iscrizione.

[8]In ogni caso, tranne quello indicato nel n. 6, l'interessato deve essere invitato a presentare al Consiglio le sue eventuali deduzioni ed osservazioni, in un congruo termine da stabilirsi volta per volta dal Consiglio stesso, e contro il provvedimento, che dispone la cancellazione, puo' ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

[9]L'avvocato cancellato dall'albo a termini dei numeri 1, 5 e 6 del presente articolo ha diritto di essere reiscritto, anche se si tratti dell'albo speciale di cui all'art. 17, qualora ne faccia richiesta dimostrando che sono cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione e purche' sia in possesso dei requisiti previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 12.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art25 · fonte del testo

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