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[1]La domanda per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' retta al presidente del Consiglio dell'Ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.
[2]Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconosciuti sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilita', ordina l'iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilita' della domanda per ragione di censurabile condotta non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.
[3]La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa e' motivata, ed entro dieci giorni e' comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte di appello.
[4]Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
[5]Si applica analogamente ai procuratori la disposizione del 16 riguardante il trasferimento della iscrizione da uno ad altro albo.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
