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Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte; per esercitarle cumulativamente e' necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi. Non si puo' essere iscritti in piu' che un albo di procuratori e un albo di avvocati.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
