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Anche senza il decennio di esercizio, di cui all'articolo precedente, possono essere iscritti nell'albo speciale, purche' siano iscritti in un albo di avvocati:
- a)i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo, che abbiano raggiunto il grado di consigliere di cassazione o un grado equiparato, o conseguito da almeno cinque anni un grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello o un grado equiparato;
- b)gli avvocati generali erariali, i sostituti avvocati generali erariali, e dopo sei anni di grado gli avvocati erariali e delle Ferrovie dello Stato;
- c)i professori di ruolo di discipline giuridiche delle universita' del Regno e degli istituti superiori parificati, dopo dieci anni di insegnamento.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
