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[1]E' istituito presso il Consiglio superiore forense l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori indicate nel secondo comma dell'articolo 4.
[2]Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione in quest'Albo speciale, dovranno presentare analoga domanda al presidente del Consiglio superiore e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai tribunali.
[3]Non puo' essere ne' rimanere iscritto nell'albo speciale chi non e' iscritto nell'albo di un Collegio.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
