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[1]E' istituito presso il Consiglio superiore forense l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori indicate nel secondo comma dell'articolo 4.

[2]Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione in quest'Albo speciale, dovranno presentare analoga domanda al presidente del Consiglio superiore e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai tribunali.

[3]Non puo' essere ne' rimanere iscritto nell'albo speciale chi non e' iscritto nell'albo di un Collegio.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art17 · fonte del testo

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