Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli avvocati ed i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque natura su cio' che a loro sia confidato o sia pervenuto a loro conoscenza, per ragione della propria professione.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
