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[1]Gli avvocati ed i procuratori non sono ammessi all'esercizio della professione, se prima non abbiano prestato, in una pubblica udienza della Corte di appello o del tribunale, giuramento di adempiere i loro doveri professionali con lealta', onore e diligenza per i superiori della giustizia.
[2]Essi debbono attendere al loro ministero con la piu' grande dignita' e col piu' grande decoro, conio si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'Amministrazione della giustizia.
Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010
