Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli avvocati ed i procuratori non sono ammessi all'esercizio della professione, se prima non abbiano prestato, in una pubblica udienza della Corte di appello o del tribunale, giuramento di adempiere i loro doveri professionali con lealta', onore e diligenza per i superiori della giustizia.

[2]Essi debbono attendere al loro ministero con la piu' grande dignita' e col piu' grande decoro, conio si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'Amministrazione della giustizia.

Testo in vigore dal 25 marzo 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-25;453~art10 · fonte del testo

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