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Gli amministratori devono alla fine di ogni bimestre presentare alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione e' stabilita la sede della Societa' ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, insieme agli altri documenti indicati nell'art. 19, due elenchi dei soci entrati ed usciti durante il bimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio. I nuovi soci dovranno apporre la loro firma in tali elenchi. Alla firma potra' sostituirsi la sottoscrizione di un mandatario speciale od il croce-segno nei casi e con le modalita' indicati nell'art. 4. Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, dovra' essere restituito alla Societa' e da essa conservato e tenuto a disposizione dei soci. Alla fine di ogni anno finanziario gli amministratori dovranno, insieme agli altri documenti prescritti, trasmettere alla cancelleria dello stesso tribunale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'elenco completo di tutti i soci rimasti, nonche' quello degli amministratori e dei sindaci in carica. Gli elenchi saranno sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, e conservati dal cancelliere. Chiunque ha la facolta' di prendere visione di tali elenchi.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
