Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Salvi gli obblighi di cui al Codice di commercio ed all'articolo 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, le Casse rurali e le Casse agrarie devono trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
- a)i loro bilanci consuntivi annuali, debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data della loro approvazione;
- b)le loro situazioni dei conti alla fine di ogni bimestre a partire da quella relativa alla fine del mese di febbraio di ogni anno entro quindici giorni dalla data a cui si riferiscono;
- c)gli elenchi indicati all'art. 9;
- d)ogni altra informazione o notizia che fosse loro richiesta.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
