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Salvi gli obblighi di cui al Codice di commercio ed all'articolo 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, le Casse rurali e le Casse agrarie devono trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

  • a)i loro bilanci consuntivi annuali, debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data della loro approvazione;
  • b)le loro situazioni dei conti alla fine di ogni bimestre a partire da quella relativa alla fine del mese di febbraio di ogni anno entro quindici giorni dalla data a cui si riferiscono;
  • c)gli elenchi indicati all'art. 9;
  • d)ogni altra informazione o notizia che fosse loro richiesta.

Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;656~art19 · fonte del testo

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