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Fermo restando l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione, e' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni alle Casse rurali e alle Casse agrarie. I risultati della ispezione devono essere comunicati all'Istituto di emissione ed alla amministrazione della Societa'. Le ispezioni non danno luogo a rimborso di spese a carico della Societa'.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
