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Fermo restando l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione, e' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni alle Casse rurali e alle Casse agrarie. I risultati della ispezione devono essere comunicati all'Istituto di emissione ed alla amministrazione della Societa'. Le ispezioni non danno luogo a rimborso di spese a carico della Societa'.

Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;656~art18 · fonte del testo

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