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Le Casse rurali e le Casse agrarie sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, si applica alle Casse rurali e alle Casse agrarie limitatamente all'art. 2 ed in quanto le disposizioni in tale articolo contenute non siano in contrasto con la presente legge.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
