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L'attivita' di una Cassa rurale o di un Cassa agraria e' limitata al territorio del Comune nel quale la Societa' ha sede. La Societa' puo' essere tuttavia autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, udito l'Istituto di emissione, ad operare in uno o piu' Comuni limitrofi. In tale caso il Ministero puo' far obbligo alla Cassa di includere nel collegio sindacale di cui all'art. 10 un sindaco effettivo ed uno supplente da nominarsi dall'Istituto regionale di credito agrario della regione. Tale inclusione dovra' avere luogo alla prima rinnovazione del collegio sindacale.

Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;656~art16 · fonte del testo

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