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Presso ogni Cassa rurale o agraria e' costituito un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono operare anche individualmente e, quando devono deliberare, deliberano a maggioranza. Essi devono registrare in apposito libro i loro accertamenti collettivi e individuali. I sindaci hanno diritto di assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee, e devono essere invitati. Essi possono fare inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione le loro proposte. Nel caso previsto nell'art. 16 le funzioni dei sindaci nominati dall'Istituto speciale di credito agrario non danno luogo a spese o rimborsi a carico delle Societa', se non nella misura in cui siano eventualmente corrisposti agli altri sindaci.

Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-06;656~art10 · fonte del testo

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