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Presso ogni Cassa rurale o agraria e' costituito un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono operare anche individualmente e, quando devono deliberare, deliberano a maggioranza. Essi devono registrare in apposito libro i loro accertamenti collettivi e individuali. I sindaci hanno diritto di assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee, e devono essere invitati. Essi possono fare inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione le loro proposte. Nel caso previsto nell'art. 16 le funzioni dei sindaci nominati dall'Istituto speciale di credito agrario non danno luogo a spese o rimborsi a carico delle Societa', se non nella misura in cui siano eventualmente corrisposti agli altri sindaci.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
