Art. 30 — Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltativo

La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto, nominata, dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, si compone:

  • 1)di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;
  • 2)di un direttore o di un vice direttore di segreteria;
  • 3)di un insegnante di materie letterarie di istituto medio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un Impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati membri aggiunti. Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica nonche' in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre puniti ai candidati che superano la prova facoltativa di stenografia.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art30 · fonte del testo

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