Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1978 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1978, n. 469.
Abrogato dal 6 settembre 1978
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Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1978, n. 469.
Abrogato dal 6 settembre 1978
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3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978. 167 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I requisiti per la nomina a custode delle carceri mandamentali sono i seguenti:
tolto: 1°) essere cittadino italiano, di razza ariana, e iscritto al Partito Nazionale Fascista;
tolto: 2°) avere eta' non maggiore di anni 35, e non minore di anni 25;
tolto: 3°) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione, e immune da difetti fisici;
tolto: 4°) avere compiuto il corso Superiore elementare (quinta classe);
tolto: 5°) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;
tolto: 6°) non avere riportato qualifiche inferiori a quella di «buono» durante il servizio militare o in altri Corpi armati;
tolto: 7°) conoscere le disposizioni fondamentali relative al servizio nelle carceri mandamentali e quelle del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.
tolto: L'accertamento di quest'ultimo requisito e' fatto dal procuratore del Re Imperatore che rivolge brevi interrogazioni orali a ciascun aspirante.
tolto: Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, circa l'ordine delle preferenze a parita' di merito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 469
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art6 · fonte del testo
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