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[1]I locali demaniali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono adibiti ad uso di carceri mandamentali continuano a conservare tale destinazione, ma i Comuni nei quali le dette carceri hanno sede devono corrispondere allo Stato la pigione nella misura attualmente stabilita.

[2]Se la pigione non e' stata ancora determinata, questa e' stabilita con le norme indicate nell'articolo seguente, aumentando in corrispondenza il contributo dovuto a norma, dell'art. 13.

[3]E tuttavia in facolta' dei Comuni di offrire altri locali, purche' siano riconosciuti idonei a termini dell'art. 17.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art19 · fonte del testo

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