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[1]Sui conti correnti di cui all'articolo precedente, il Ministero del tesoro e' autorizzato a fare anticipazioni, oltre le dotazioni dei conti correnti medesimi, ed entro il limite massimo di L. 600,000, a ciascuno dei Governi delle due colonie, per metterli in grado di provvedere alle prime speso dell'esercizio successivo.
[2]In nessun caso le somme anticipate potranno essere erogate dalle colonie in spese proprie dell'esercizio nel quale ha luogo l'anticipazione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 aprile 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tittoni. Carcano.
[7]Visto, il guardasigilli: Orlando
Testo in vigore dal 17 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
