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Le somme annue di L. 150,000 e L. 22,160, attualmente a carico del «Contributo dello Stato nelle spese civili e militari delle colonie d'Africa», rispettivamente per le spese della Regia legazione in Addis Abeba e del Regio consolato in Hodeida, saranno inscritte, a partire dall'esercizio 1908-909, nello «Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri» tra le spese di rappresentanza all'estero fermo restando per le colonie italiane d'Africa il contributo di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 17 aprile 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;138~art3 · fonte del testo

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