Art. 32 — Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge

L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, e' consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 31:

  • a)ai professori ordinari, straordinari, associati e fuori ruolo e in quiescienza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle universita' italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonche' ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia;
  • b)a coloro che ricoprano ao abbiano ricoperto un posto du ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attivita' di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
  • c)ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attivita' di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private;
  • d)a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenedo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Testo vigente dal 24 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art32 · fonte del testo

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