Art. 64 — (Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro

Testo vigente dal 14 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. 56 parole tolte.

tolto: Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art64 · fonte del testo

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