Art. 62 — Restituzione di atti e documenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991. Leggi il testo vigente →

Il perito agrario non puo' trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente allegando la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennita' o l'omesso rimborso delle spese sostenute. Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio del collegio che ha facolta' di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 14 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art62 · fonte del testo

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