I provvedimenti relativi alla iscrizione, reiscrizione e cancellazione dai ruoli, nonche' quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'articolo 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato. Contro tali provvedimenti e' ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Testo vigente dal 29 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478~art22 · fonte del testo

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