Art. 26 — Trattazione del ricorso
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale dei biologi nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso. Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale dei biologi puo' disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art26 · fonte del testo
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