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[1]Il reclutamento degli allievi militi sara' effettuato con bando di arruolamento del comandante il gruppo legioni portuarie.

[2]Gli allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre e saranno nominati militi dopo un periodo di esperimento di mesi tre. Gli allievi non riconosciuti idonei saranno prosciolti dalla ferma, salvi gli obblighi della rispettiva classe di leva.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art8 · fonte del testo

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