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La Milizia artiglieria marittima dipende:

  • a)dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per la parte organica, disciplinare, amministrativa e i compiti di istituto;
  • b)dall'Ufficio di stato maggiore della Regia marina per quanto concerne la parte tecnica e le direttive per l'addestramento, l'impiego e per tutte le questioni che ne derivano. Nella questioni disciplinari, connesse ai compiti di cui alla precedente lettera b), sono di competenza dell'Autorita' militare marittima gli accertamenti e le denunzie di responsabilita', mentre le conseguenti sanzioni sono di pertinenza delle gerarchie della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1172~art2 · fonte del testo

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