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[1]Il personale in servizio permanente effettivo o in servizio temporaneo retribuito della Milizia artiglieria marittima (ufficiali, sottufficiali e truppa), ha, in tempo di pace, il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi e qualifiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

[2]Per le particolari esigenze di specializzazione di talune categorie di sottufficiali e legionari, in aggiunta al trattamento economico anzidetto, saranno corrisposti i soprassoldi giornalieri specificati nella tabella B.

[3]Il personale in servizio permanente nei quadri, quando chiamato in servizio per le normali esigenze di addestramento e di istituzione, ha il medesimo trattamento economico previsto, per analoghe ragioni di richiamo, per i pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

[4]A tale personale nei quadri competono i premi di specializzazione previsti nella tabella B.

[5]I premi di cui alla tabella B sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge del 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e del 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-18;1172~art11 · fonte del testo

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