Art. 55 — Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1982 al 16 settembre 2010. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne da' comunicazione alle parti costituite. Le sentenze debbono essere redatte non oltre il 450 giorno da quello della decisione della causa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art55 · fonte del testo
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