1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto. 2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validita' delle schede. 3. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".

Testo vigente dal 29 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-03-28;44~art10 · fonte del testo

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