Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Nei rispetti della Colonia Eritrea, tutte le facolta' e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re vengono esercitate per mezzo del Ministro degli affari esteri.

[2]Il ministro del tesoro ha nella Colonia Eritrea una sua tesoreria, la quale, oltre agli incarichi ad essa affidati direttamente da quel Ministero, provvede al servizio di cassa per conto dell'Amministrazione coloniale.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art7 · fonte del testo

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