Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:

[2]1° l'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni;

[3]2° le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.

[4]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re, con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulghera' nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 giugno 1905, n. 253

1

La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".

L. 15 luglio 1906, n. 361

2

La L. 15 luglio 1906, n. 361 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, sono prorogati al 1° luglio 1907".

L. 27 febbraio 1908, n. 75

3

La L. 27 febbraio 1908, n. 75 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, e al 1° luglio 1907 dalla legge 15 luglio 1906, n. 368, sono prorogati fino al 1° luglio 1909".

Testo in vigore dal 19 aprile 1908 al 31 agosto 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1908

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1906 al 19 aprile 1908.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 febbraio 1908, n. 75

    La L. 27 febbraio 1908, n. 75 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, e al 1° luglio 1907 dalla legge 15 luglio 1906, n. 368, sono prorogati fino al 1° luglio 1909".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art4 · fonte del testo

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