Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Il Governo del Re, con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, ha facolta' di estendere alla Colonia Eritrea, le leggi e i regolamenti del regno, portandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purche' non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

[2]I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'articolo 2 e all'ultimo paragrafo dell'articolo 4 saranno applicabili solamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

[3]Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato, sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze.

[4]Per gl'indigeni vige il diritto penale speciale, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato del governatore.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art3 · fonte del testo

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