Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulghera' nella Colonia i Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'articolo 3, ferme fino allora, riguardo ai medesimi, le disposizioni degli articoli 6, 11 e 12 del R. decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza finora in uso nella Colonia. 1 2 3 4

[2]Nella legislazione di cui nel presente articolo, sara' sancita, per la proprieta' fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unita' minima di proprieta' rurale con i relativi accessori, la quale non puo' essere oggetto di espropriazione per debiti.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 giugno 1905, n. 253

1

La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".

L. 15 luglio 1906, n. 361

2

La L. 15 luglio 1906, n. 361 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, sono prorogati al 1° luglio 1907".

L. 27 febbraio 1908, n. 75

3

La L. 27 febbraio 1908, n. 75 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, e al 1° luglio 1907 dalla legge 15 luglio 1906, n. 368, sono prorogati fino al 1° luglio 1909".

L. 11 luglio 1909, n. 523

4

La L. 11 luglio 1909, n. 523 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per quanto riguarda la promulgazione nella colonia Eritrea del Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento e' prorogato al 1° gennaio 1911".

Testo in vigore dal 19 novembre 1909 al 31 agosto 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1909

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1908 al 19 novembre 1909.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 luglio 1909, n. 523

    La L. 11 luglio 1909, n. 523 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per quanto riguarda la promulgazione nella colonia Eritrea del Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento e' prorogato al 1° gennaio 1911".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art2 · fonte del testo

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