Art. 16 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni disposizione generale e speciale contraria alla presente legge e' abrogata.

[2]Non potra' mai la presente legge in alcuna parte invocarsi contro sentenze od altre disposizioni emanate dalle Autorita' prima della sua promulgazione.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art16 · fonte del testo

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